di Maria Giuseppina Izzo
In discussione alla camera in questi giorni, il DDL 1660 rappresenta una tappa significativa nel salto di qualità nella repressione del conflitto sociale che questo governo, memore anche di quelli che lo avevano preceduto, sta operando per avviare una nuova stagione e una nuova fase politica nel nostro paese, dando una spinta significativa alla stretta repressiva, con particolare attenzione alla repressione del dissenso.
L’iter parlamentare, di cui la discussione alla Camera di questi giorni rappresenta la tappa intermedia ma anche quella più significativa, è iniziato con la discussione in commissione Affari costituzionali e giustizia che ha persino aggiunto emendamenti peggiorativi rispetto alla versione iniziale del disegno di legge, e dovrebbe concludersi con la discussione in Senato per la eventuale approvazione finale prevista per il 20 ottobre 2024.
Il DDL, che vogliamo ricordare è stato presentato dai principali rappresentanti di questo governo (Nordio, Piantedosi e Crosetto ), agisce su due assi fondamentali di cui il primo riguarda la repressione delle lotte, che passa attraverso l’inasprimento delle azioni repressive e l’introduzione di nuovi reati, il secondo invece ha a che fare con l’ampliamento dei poteri e delle tutele delle forze dell’ordine, attraverso l’introduzione di nuove norme per la loro “tutela” e l’inasprimento delle pene per chi le “offende”. Il testo del disegno di legge, in maniera più generale, introduce il reato di “rivolta in carcere”, inasprisce le pene nell’ambito delle “manifestazioni di piazza”, trasforma in reato penale il “blocco stradale” (quindi in primis i picchetti durante gli scioperi), inasprisce le pene per i reati di “oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale” e, dulcis in fundo, rende possibile il porto anche abusivo di armi da parte di agenti e funzionari di pubblica sicurezza. Esso mette quindi in discussione la libertà, il diritto e l’agibilità politica e lo fa attraverso un legge liberticida, schiavista e repressiva (da vero stato di polizia) che va a colpire tutte le forme di militanza e di resistenza anche le più innocue come la resistenza passiva nelle carceri o il cosiddetto “terrorismo della parola”.
Informazione e diffusione
Da più parti molto sottovalutato nel suo impianto e nella sua pericolosità, questo provvedimento raccoglie l’eredità di quelli precedenti (il decreto legge 113/2018 a firma Salvini-Conte, il decreto legge 13/2017 a firma Minniti, il decreto 130/2020 a firma Lamorgese e l’ultimissimo “decreto Caivano” che introduce il cosiddetto Daspo giudiziario, cioè la possibilità di introduzione di obblighi di non partecipazione ad una manifestazione) e formalizza di fatto quello che in realtà già avviene in molte parti del nostro paese dove frequentemente si mettono in atto misure repressive nei confronti di chi lotta o di chi semplicemente manifesta il proprio dissenso, anche in maniera pacifica, come è accaduto in occasione di diversi momenti di lotta ma anche in occasione di manifestazioni pacifiche (ricordiamo a tale proposito e in maniera esemplificativa la repressione attuata nei confronti degli studenti adolescenti avvenuta nel febbraio scorso a Pisa).
Purtroppo questo scellerato progetto sta passando sotto silenzio visto che al momento l’informazione manca completamente e manca non solo da parte dei mezzi di comunicazione mainstream, alla cui disinformazione o assenza di informazione purtroppo siamo oramai abituati, ma manca soprattutto da parte di quella parte della sinistra, soprattutto di quella cosiddetta radicale, che purtroppo sembra ignorare completamente i contenuti e la pericolosità di questo progetto. Da questo punto di vista assume particolare significato la costituzione della ”Rete liberi/e di lottare” e la serie di iniziative che ha messo in campo per farne conoscere i contenuti e le diverse implicazioni. Le iniziative, ultima quella di domenica 8 settembre a Roma, hanno visto finora coinvolte moltissime realtà politiche e di movimento che, a partire da giugno si sono ripetutamente incontrate per conoscere, discutere, approfondire e formarsi sotto la guida di relatori esperti e di giuristi sui contenuti della legge in discussione.
La costruzione di un necessario movimento di massa, per quanto consapevoli dei suoi limiti, a oggi è quindi limitata alla creazione di questa ”Rete” che tuttavia sta cercando di allargare il suo campo d’azione con una serie di iniziative di divulgazione e di lotta mirate al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, iniziative declinate soprattutto sui territori, proprio per tentare di coinvolgerli nella maniera più ampia possibile, passando attraverso i quartieri, i luoghi di lavoro, le scuole, le università, e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione possibili.
Aspetti del DDL più significativi
Intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, il DDL 1660 costituisce il nuovo “pacchetto sicurezza”, il nuovo apice delle politiche repressive del governo Meloni e segna il passaggio ad una nuova fase politica caratterizzata da un vero e proprio stato di polizia. Interviene, come dice il titolo, in molti ambiti anche molto diversi tra loro che tuttavia riassumono l’organicità che il governo di estrema destra riesce a esprimere nel criminalizzare ogni forma di lotta politica e sindacale, in particolare le occupazioni di case, le lotte portate avanti da chi manifesta contro le grandi opere (vedi No TAV al nord e No Ponte al sud, ma vedi anche i movimenti nati in Sardegna contro a speculazione energetica, in oppsizione alle grandi trasformazioni del territorio generate alla cosiddetta “transizione energetica”), le lotte dei movimenti in difesa dell’ambiente (soprattutto quelle portate avanti dagli attivisti di “Ultima Generazione” e di “Extinction Rebellion”), quelle di chi difende diritti sindacali, quelle contro la guerra, quelle degli immigrati trattenuti nei centri di accoglienza e nei CPR e infine le lotte di chi si ribella nelle carceri.
Di seguito riportiamo gli aspetti più significativi del disegno di legge:
Ampliamento del DASPO “FERROVIARIO”
(Articolo 13 – “Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico, di sospensione condizionale della pena e in materia di flagranza differita”)
Viene esteso l’ambito del cosiddetto Daspo urbano anche a chi sia stato (solo) denunciato nei 5 anni precedenti in aree ferroviarie, aeroportuali e simili.
Reintroduzione del reato di blocco stradale
(Articolo 14 – “Blocco stradale”)
che passa da reato poi sanzione amministrativa poi ora di nuovo reato anche quando viene commesso da una singola persona. Si prevede che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell’illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato “mediante ostruzione fatta col proprio corpo”. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
Vendita e commercio della cannabis light e di tutti i suoi derivati
(Articolo 18 – “Disposizioni in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa”)
diventano illegali e vengono assimilate alle norme in materia di stupefacenti .
Danneggiamento nelle manifestazioni
(Articolo 12 – “Modifica all’art. 635 c.p. in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni”)
con relativo inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Si può arrivare fino a 5 anni di reclusione.
Nuovi reati di occupazione con più poteri alle forze dell’ordine
(Articolo 10 – “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”)
Introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso attuabile direttamente dalle forze dell’ordine.
Revoca della cittadinanza (ai cittadini di serie b)
(Articolo 9 – “Revoca della cittadinanza”)
Si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati di terrorismo ed eversione ed altri reati il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
Diminuzione delle tutele per le detenute madri
(Articolo 15 – “Esecuzione penale nei confronti di detenute madri”)
Viene reso facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata.
Pene aggravanti per reati di istigazione commessi da detenuti o con comunicazioni ad essi dirette – nuovo reato di “rivolta in istituto penitenziario” attuabile anche con la mera resistenza passiva
(Articolo 26 – “Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari”)
Su tema “sicurezza all’interno degli istituti penitenziari” vengono introdotti:
- l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p., se commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute;
- il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo art. 415-bis c.p, che si concretizza con la promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuata mediante atti di violenza o minaccia, resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti, tentativi di evasione.
Nuovo reato di partecipazione e organizzazione di rivolta nei CPR o centri di trattenimento o accoglienza con reclusione fino a 4 e 6 anni
(Articolo 27 – “Sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, nonché semplificazione delle procedure per la loro realizzazione”)
Introdotto un nuovo reato finalizzato a reprimere le proteste di chi è trattenuto in centri di trattenimento ed accoglienza. Da 1 a 6 anni di reclusione per chi promuove, organizza, dirige una rivolta. Per la mera partecipazione, a 1 a 4 anni. Estesa la disciplina speciale temporanea relativa alla realizzazione dei CPR (con possibilità di deroga alle norme salvo che quelle penali ed antimafia), anche alle procedure per la localizzazione e per l’ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.
Aggravante del reato di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale se e’ agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con ulteriore aggravante se per impedire un’opera pubblica
(Articolo 19 – “Violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”)
Introdotto per tale caso anche il divieto di prevalenza delle attenuanti e un’ulteriore circostanza aggravante se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica.
Nuovi reati di occupazione con più poteri alle forze dell’ordine
(Articolo 10 – “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”)
Introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso attuabile direttamente dalle forze dell’ordine.
Aggravamento delle sanzioni per deturpamento e imbrattamento se contro beni adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche
(Articolo 24 – “Tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche”)
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
Terrorismo delle parole
(Articolo 1 – “Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica”)
Introdotte nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l’uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello stato.
Armi senza licenza per agenti di ps non in servizio
(Articolo 28 – “Licenza, detenzione e porto di armi per gli agenti di pubblica sicurezza non in servizio”)
Anticipo delle spese legali agli agenti indagati fino a 10.000 euro per fase
(Articolo 22 – “Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”)
Verranno anticipate le spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Fino a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. Analoga previsione viene introdotta per il personale delle forze armate, dall’art. 23.
Introduzione di un nuovo reato di lesioni a agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con pene più severe
(Articolo 20 – “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni”)
Pene fino a 5 anni per lesioni semplici.
Conclusioni
In conclusione occorrerà in futuro fare i conti con una stretta repressiva molto forte ma anche con la costruzione di una architettura molto complessa nel controllo della sorveglianza e con la necessità, di conseguenza, di essere, da ora in avanti, più prudenti e cauti per non dover incappare nelle mille maglie e insidie che questa legge, se tale dovesse diventare, prevede.
Purtroppo in maniera non prevista e ad appena tre giorni dall’inizio della sua discussione in aula, è già evidente che il governo Meloni ha scelto di approvare il DDL 1660 in tempi brevissimi. Si prevede che l’approvazione definitiva della Camera possa avvenire addirittura martedì prossimo, il 17 settembre. Questa accelerazione è sicuramente legata all’inasprimento della crisi bellica e alla conseguente accelerazione della eventuale guerra contro la Russia da parte della NATO, dell’UE, e dell’Italia in quanto parte di entrambe le alleanze, nonché all’intensificazione della guerra genocida che Israele sta attuando a Gaza, in Cisgiordania, colpendo duro anche in Libano e in Siria, cose che comporteranno inevitabilmente una serie di pesanti conseguenze per la massa dei lavoratori e delle lavoratrici anche qui in Italia.
Occorre quindi accelerare anhe la riposta, attraverso una mobilitazione la più unitaria possibile per cercare di fermare questa legge liberticida, schiavista, da stato di polizia, che sta assumendo i tratti di una legge da “stato di guerra”, e per rilanciare l’azione di contrasto contro le guerre del capitale in corso.
1 thought on “Le insidie del DDL 1660 e la nuova fase politica che ci attende”
Comments are closed.